Decontribuzione Sud: a chi spetta, come funziona, Legge Bilancio e chiarimenti Inps

Decontribuzione Sud: A chi spetta, come funziona, Legge Bilancio e chiarimenti Inps

I datori di lavoro che operano nel Mezzogiorno e in regioni svantaggiate possono beneficiare della cosiddetta ‘decontribuzione Sud’.

Si tratta di uno sgravio contributivo per le aziende del Sud Italia finalizzato a sostenere l’occupazione. L’agevolazione è gestita dall’Inps, che ha fornito tutte le istruzioni e i chiarimenti sulla misura.

In questa utile guida vi spieghiamo nel dettaglio in cosa consiste la decontribuzione Sud, a chi spetta e come funziona.

DECONTRIBUZIONE SUD: CHE COS’È

Decontribuzione Sud è un’agevolazione fiscale finalizzata a salvaguardare l’occupazione nelle aree più svantaggiate del Paese. Consiste in uno sconto sui contributi previdenziali complessivi dovuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti.

La misura è stata introdotta dal Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), con uno sgravio del 30% per il periodo che va dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020.

Obiettivo della misura decontribuzione Sud 30% è tutelare i livelli occupazionali, riducendo gli effetti negativi determinati dall’epidemia Covid19 sul lavoro dipendente, soprattutto in aree già caratterizzate da situazioni di disagio socio-economico.

L’Inps, attraverso la Circolare n. 122 del 22 ottobre 2020, ha fornito le indicazioni operative e le istruzioni contabili per usufruire del beneficio. Inoltre, con il Messaggio n. 72 del 11 gennaio 2021, ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto all’applicazione dell’esonero contributivo.

PROROGA DELL’AGEVOLAZIONE

La Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha esteso l’esonero contributivo fino al 31 dicembre 2029. In base alla nuova normativa introdotta, la proroga prevede una diminuzione nel tempo del beneficio, che resta invariato fino al 2025 e passa poi dal 30% al 20% e 10% tra il 2026 e il 2029.

Con la Circolare n. 33 del 22 febbraio 2021 e con il Messaggio n. 831 del 25 febbraio 2021 l’Inps ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione della misura relativamente al periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Inoltre, con il Messaggio_numero_1914_del_13-05-2021 ha fornito ulteriori chiarimenti in base a nuove istruzioni del Ministero del Lavoro sulla misura.

Vediamo in dettaglio quali sono i beneficiari, l’importo e le caratteristiche dell’agevolazione.

A CHI SPETTA

La riduzione dal versamento contributivo previsto dalla decontribuzione fiscale Sud ha come destinatari i datori di lavoro del settore privato che abbiano sede legale e/o unità operativa/e situata in aree svantaggiate del Centro – Sud Italia, ossia nelle seguenti Regioni:

  • Abruzzo;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;
  • Sicilia

Sono esclusi il settore agricolo e i datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro domestico.

Possono usufruire dello sgravio anche i datori di lavoro con sede legale in Regione diversa da quelle ammesse, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle Regioni previste, previo controllo e approvazione della struttura Inps competente per territorio.

DECONTRIBUZIONE SUD PER LAVORATORI SOMMINISTRATI

Cosa succede nel caso di rapporti di somministrazione di lavoro? L’Inps ha chiarito che ai fini della decontribuzione conta la sede effettiva di svolgimento della prestazione di lavoro dunque, in sostanza, quella dell’utilizzatore. Quindi se, ad esempio, il lavoratore in somministrazione svolge la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, il beneficio può essere riconosciuto anche se l’Agenzia di somministrazione ha sede in un altro territorio non ammesso. Viceversa lo sgravio contributivo non è concesso se il lavoratore dipendente di un’Agenzia di somministrazione con sede legale o operativa nel Mezzogiorno svolge la prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti.

Si tratta di una parziale rettifica delle precedenti indicazioni fornite dall’Istituto, secondo le quali l’Agenzia di somministrazione avere sede in uno dei territori ammessi, basata su nuove indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro. L’Inps ha specificato, inoltre, che dato che il costo del lavoro effettivamente sostenuto dall’Agenzia di somministrazione va sempre trasferito in capo all’azienda utilizzatrice, lo stesso avviene per i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro stipulato a scopo di somministrazione. Questo significa che le Agenzie di somministrazione non beneficiano direttamente della misura di decontribuzione, in quanto sono tenute per legge a trasferire il beneficio alle aziende utilizzatrici.

Con il Messaggio n. 1914 del 13 maggio 2021 l’Inps ha indicato le modalità con le quali le agenzie di somministrazione possono recuperare le eventuali quote di decontribuzione per i rapporti di lavoro con utilizzatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno, in riferimento al periodo che va da ottobre 2020 a marzo 2021.

IMPORTO

Il beneficio corrisponde ad una riduzione dal 30% al 10%, a seconda del periodo di applicazione, sul totale dei contributi previdenziali che l’azienda deve versare. Lo sconto fiscale non è invece applicabile a premi e contributi che il datore di lavoro è tenuto a versare all’INAIL.

Nello specifico, l’esonero è pari al:

  • 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino al 31 dicembre 2025;
  • 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2026 e 2027;
  • 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2028 e 2029.

DURATA

Per quanto concerne la durata della decontribuzione, la Legge di Bilancio stabilisce che questa è concessa fino al 31 dicembre 2029. L’aiuto contributivo per il Sud Italia è subordinato ad autorizzazione della Commissione Europea, nel rispetto di quanto previsto dal Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid19.

RIFERIMENTI NORMATIVI E AGGIORNAMENTI

  • Decreto Legge 104/2020,  cd Decreto Agosto, art. 27 – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud– 
  • Legge di Bilancio 2021 – legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 161 a 168.
  • CIRCOLARE INPS n. 122 del 22 ottobre 2020, con tutte le informazioni sull’agevolazione per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2020.
  • CIRCOLARE INPS n. 33  del 22 febbraio 2021, con tutte le informazioni sull’agevolazione per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021.
  • MESSAGGIO INPS n. 72  del 11 novembre 2020, con i chiarimenti sul beneficio.
  • MESSAGGIO INPS n. 831 del 25 febbraio 2021, con ulteriori chiarimenti sul bonus per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021.
  • MESSAGGIO INPS n. 1361 del 31 marzo 2021, contenente nuove istruzioni sulla misura.
  • MESSAGGIO INPS 1914 del 13 maggio 2021, con i chiarimenti per le agenzie di somministrazione.