Bonus formazione 4.0 - Cosa cambia dopo il Decreto Aiuti
Il bonus formazione 4.0 per le PMI, istituito con la Legge di Bilancio 2018, è stato potenziato dal decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti“).
Che cos’è
Uno strumento governativo teso a rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese.
Cosa cambia rispetto al dettato della Legge di Bilancio
Le aliquote del credito d’imposta “formazione 4.0”, inizialmente fissate al 50 % e al 40% per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70% e al 50%.
- dal 50% al 70% per le piccole imprese;
- dal 40% al 50% per le medie imprese;
- invariata al 30% l’aliquota per le grandi imprese.
COSA CAMBIA |
| LEGGE BILANCIO | DECRETO AIUTI |
Piccola | 50% delle spese ammissibili | 70% delle spese ammissibili, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale |
40% delle spese ammissibili, per i progetti formativi avviati successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) che non soddisfino le suddette condizioni. | ||
Media | 40% delle spese ammissibili | 50% delle spese ammissibili, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale |
35% delle spese ammissibili, per i progetti formativi avviati successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) che non soddisfino le suddette condizioni. | ||
Grande | 30% delle spese ammissibili | 30% delle spese ammissibili |
PER TUTTE | La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60%, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (MLPS) del 17 ottobre 2017. |
Restano confermati i limiti massimi annui del bonus, pari a:
- 300.000 euro, per le piccole imprese;
- 250.000 euro, per le medie e grandi imprese.
A chi è destinato
- Alle imprese che investono nella formazione del personale dipendente affinché questi acquisisca o consolidi competenze già possedute nelle tecnologie riportate al punto precedente.
- Possono accedere al credito di imposta formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Attenzione: Rientrano nel novero dei soggetti beneficiari anche gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività (decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018).
Inammissibilità
Non sono ammesse al credito d’imposta:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, D.lgs 231/2001.
Condizioni
Le attività formative dovranno essere erogate da specifici soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata del Decreto Aiuti.
I risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze dovranno essere certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
Per i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, che non soddisferanno le condizioni previste, le aliquote saranno rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Conferme
Restano invariate e visionabili a questo link FORMAZIONE 4.0 tutte le attività ritenute idonee per accedere al beneficio
Modalità di erogazione
L’attività formativa, può essere organizzata direttamente dall’impresa o erogata da soggetti esterni e deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:
- vendita e marketing;
- informatica e tecniche;
- tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2018).
Se le attività formative sono erogate da soggetti esterni all’impresa, sono ammissibili solo le attività commissionate a:
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
- Istituti tecnici superiori (ITS).
Rendicontazione delle spese ammissibili
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti possono beneficiare di un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000 euro.
Tempistiche
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile, esclusivamente in compensazione mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (codice tributo 6897), a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili (previo adempimento da parte dell’impresa degli obblighi di certificazione previsti).